Assisi, 27 aprile 2009
Di seguito la relazione del Segretario Generale Domenico De Grandis ed il documento di indirizzo approvato.
Carissimi Colleghi,
La convocazione del presente Direttivo è giustificata dalla imminenza di radicali cambiamenti che interverranno nel nostro mondo: cambiamenti che ci impongono di riflettere sul senso e l’utilità attuale e futura del sindacato autonomo e sul ruolo nostro e della confederazione al cui interno abbiamo progettato il nostro futuro.
Siamo alla vigilia, infatti, dell’approvazione dei decreti legislativi con i quali il Governo si accinge, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge delega (pubblicata sulla G.U. del 05.03.2009) , ad introdurre profonde, anzi radicali innovazioni del d. lgs. n. 165/2001, ottemperando così alla delega conferitagli dall’art. 2, L. n. 15/2009 che gli consentirà, inoltre, con uno o più ulteriori decreti legislativi di procedere alle opportune integrazioni e precisazioni entro i successivi 24 mesi.
Gli obiettivi dichiarati della legge delega, all’art. 2, sono:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture;
d) garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualità per l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
h) introduzione di procedure concorsuali su base territoriale mediante specifiche disposizioni del bando avuto riguardo al luogo di residenza dei concorrenti laddove tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi;
i) previsione dell’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
L’art. 3 della medesima legge conferisce altresì delega al Governo per modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva sulla base dei seguenti criteri:
a) precisare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull’effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento;
g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell’incarico, e del personale dell’Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell’ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l’individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;
m) prevedere l’imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Anche l’art. 4 della legge in parola introduce la riforma dei metodi di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva sulla base dei seguenti criteri:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell’anno precedente è stata effettivamente conseguita, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale;
c) prevedere l’organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione;
d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell’andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall’organismo di cui alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;
f) prevedere, nell’ambito del riordino dell’ARAN di cui all’articolo 3, l’istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b);
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all’esito della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall’interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall’esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
3) l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l’ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all’articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di indirizzo, l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il giudice ordini all’amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all’alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l’obbligo di attivare le procedure relative all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l’azione di cui all’alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
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E’ di tutta evidenza che, con l’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra, le regole e l’organizzazione del mondo sindacale del pubblico impiego sarà completamente diverso da quello attuale.
Basti considerare che il Governo intende ridurre a tre gli attuali dieci comparti di contrattazione.
Il comparto degli enti locali, con ogni probabilità sarà associato a quello della sanità. Si discute, però, dell’ipotesi di settori di contrattazione, nel nuovo megacomparto.
Nascerà, quindi, un maxi comparto di circa un milione di lavoratori nel quale la soglia della rappresentatività sarà misurata in termini numerici (ma non solo) ben diversi da quelli ai quali siamo abituati.
I prossimi impegni, anche se richiederanno da parte nostra un impegno senza precedenti, attestano la validità del percorso fin qui seguito.
La scelta di non accedere a scelte del tutto irrazionali (come quella del Sulpm di adesione alla UGL) o di autoliquidazione (come quella dello Snalcc di confluizione nella UIL), ma di collocare la Fenal all’interno della Consal ci pone in condizione di affrontare i prossimi impegni in termini di assoluta coerenza tra passato e futuro.
La nostra decisione di strutturarci nella Confsal ovvero nell’unica confederazione che rappresenta il sindacalismo autonomo a livello nazionale è stata coerente ed al tempo stesso lungimirante.
Oggi siamo in grado di poter approntare, in seno alla Confsal, il polo del sindacalismo autonomo, nel nostro comparto, attraverso il quale riunire e coordinare le forze sindacali di buona volontà oggi disaggregate in molteplici federazioni e confederazioni, purtroppo, alla luce del nuovo che avanza, dall’incerto futuro.
Invito pertanto il Direttivo a licenziare un documento che indirizzi e sostenga la linea politica delle Segreteria Nazionale nel senso indicato.
IL DIRETTIVO NAZIONALE FENAL
Riunito in Assisi il giorno 27 aprile 2009
Sentita la relazione del Segretario Generale;
con voti unanimi, approva il seguente documento di indirizzo:
a) preliminarmente delibera di recepire la relazione del Segretario Generale esprimendo viva soddisfazione per la linea politica indicata ed il tempestivo avvio di misure volte a rendere la Fenal, unitamente e in seno alla Confsal, soggetto attivo nell’ambito del processo riformatore introdotto dalla legge delega n. 15/2009;
b) delega il Segretario Generale ad assumere ogni iniziativa volta al consolidamento del ruolo assegnato alla Fenal in seno alla Confsal così che si possano catalizzare le forze del sindacalismo autonomo attraverso un progetto condiviso che, in attuazione dello statuto Confsal, confermi e valorizzi, nell’ambito confederale, il ruolo della Fenal quale Federazione di riferimento per il comparto Regioni – AA.LL e motore delle relative progettualità
c) invita la Segreteria nazionale, ovvero il Segretario Generale, ad assumere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.