02.11.2012
Con sentenza n. 223/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Con l’art. 1 del d.l. n. 185 del 30.10.2012, il Governo Monti ha completamente abrogato l’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 e, pertanto, ha per tale via ripristinato il sistema previgente all’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.
Ma il recentissimo d.l. n. 254/2012, al 3° c. dell’art. 1, prevede anche che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% si estinguano di diritto con decreto dichiarato anche d’ufficio.
Ma non solo: le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
In altri termini il Governo Monti, laddove residuassero dubbi nei più scettici, ha introdotto un principio nuovo: i pubblici dipendenti debbono pagare e tacere; se fanno causa e riescono a vincere, le sentenze se le possono anche incorniciare in bella mostra, ma non le potranno utilizzare.
La disposizione non lo dice, ma se i processi non si possono proseguire, si deduce che tantomeno si possono iniziare.
Non voglio commentare tale disposizione, ma limitarmi a riportare qui di seguito alcuni passaggi della nostra Costituzione:
- Art. 28, 1° c.: Tutti possono agire in diritto per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- Art. 111, 1° e 2° c.: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.
- Art. 113, 2° c.: la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
Non c’è bisogno di spendere ulteriori parole per evidenziare l’assoluta incostituzionalità della disposizione blocca processi introdotta dal governo Monti che ci vuole non solo senza soldi, ma anche senza diritti.
Con ogni probabilità, anzi con certezza, l’art. 1, 3° c., di questo decreto legge non sarà convertito in legge e, quindi, non sopravviverà più di sessanta giorni, ma, se dovesse essere convertito, siamo convinti che non potrà superare il vaglio costituzionale della Corte delle leggi.
Dobbiamo prendere atto ancora una volta esiste una irresistibile volontà di autoritarismo che mal si concilia con lo Stato di diritto.
Da parte Nostra, continueremo a coltivare i processi introdotti che quelli da introdurre per conseguire la restituzione ai lavoratori da parte delle amministrazioni del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% e, in tutte le sedi, solleveremo, ove occorra, la questione di illegittimità incostituzionale dell’art. 1, c. 3° del d.l. n. 185/2012.
Ma tale disposizione resterà a testimoniare un’ostilità contro i pubblici dipendenti di diritto comune che non ha precedenti nella storia repubblicana mentre altri dipendenti pubblici, che sono arrivati a palazzo senza concorso, non sanno nemmeno cosa sia la spending review.
Non c’è problema.
Noi continueremo a servire la Nazione, a fare le cause, se servono, e a vincerle.
Più prima che poi, sapremo anche liberarci di questi re da democrazia violata.
Il Coordinatore Nazionale
Domenico De Grandis