In merito alla vexata questio del precariato nel settore in parola, è forse arrivato il momento di prestare maggiore attenzione anche alle modalità di effettuazione delle assunzioni. Le società' partecipate che gestiscono in servizi in house providing, invero, sarebbero già tenute ad assumere con procedure selettive conformi ai principi di cui all’art. 35, d. lgs., n. 165/2001.
Le risorse umane che prestano attività' presso tali società' hanno acquisito un grado di specializzazione e professionale essenziale per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni demandata a tali Società. Tuttavia, per ragioni utili solo alla peggiore politica, molti di questi dipendenti sembrano destinati ad una condizione di precariato senza fine.
In tale contesto, dovrà essere prestata attenzione anche al personale di quelle società partecipate non direttamente dall'ente pubblico, ma da una società a sua volta partecipata dall’ente pubblico.
Quest’ultimo, infatti, integra un modello organizzativo che non innova la natura dell’attività esplicata e che non può consentire di eludere la vigente normativa in materia di assunzioni nelle società in house.
Con recente decisione dell' 11 febbraio 2013, infatti, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha avuto modo di ribadire che " il controllo analogo dei soci pubblici sulle società in house costituisce un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività' del soggetto partecipato e riguarda l'insieme dei più' importanti atti di gestione del medesimo. In presenza di tale assoluto potere, l'amministrazione può' prescindere dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, non in virtù' di apposite clausole di esclusione contenute nelle rispettive normative di settore, ma perché' si è' in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica".
La riforma che il Governo ambisce ad introdurre dovrà tener conto, oltre che dei consueti obiettivi di effettiva riduzione della spesa, anche della necessità di ricondurre ad una disciplina unitaria e coerente, anche di tipo contrattuale tra le diverse articolazione delle partecipazioni societarie articolate.
In altri termini sia che la partecipazione dell’ente pubblico al capitale società sia diretto ovvero indiretto dovrà essere prevista una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro prevedendo l’inderogabile applicazione del ccnl comparto regioni-autonomie locali anche nei confronti di tutto il personale delle società, sia partecipate direttamente che indirettamente dall’ente pubblico.
E’ del tutto ingiustificata, infatti, la previsione di una diversa disciplina contrattuale a soggetti che sostanzialmente si occupano dei medesimi servizi per il solo fatto che, sotto il profilo meramente formale, risultino dipendenti dell’ente pubblico ovvero delle società integralmente partecipate dal medesimo entee che in ragione del controllo analogo, rappresentano la longa manus dello stesso ente pubblico.
Roma, 05.08.2013
Il Responsabile Settore -Società in house-
Dott.ssa Rita Mottola
Il Coordinatore Generale
Domenico De Grandis
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