Indennità di turno e lavoro straordinario/riposo compensativo
Un problema dibattuto nell'ambito della polizia locale
Sui quotidiani degli ultimi giorni (vedi Il Sole 24 Ore del 28 febbraio e Italia Oggi del 18 febbraio scorso) sono stati pubblicati interventi in materia di cumulabilità dell’indennità di turno con il lavoro straordinario che non contribuiscono a creare chiarezza sugli ultimi approdi della giurisprudenza.
Il quadro giurisprudenziale può essere così riassunto:
- l’esatto inquadramento della vicenda è stato operato con la nota sentenza Cass. SS.UU. n. 9097/2007 la quale ha affermato con rara nitidezza la cumulabilità dell’indennità di turno con il lavoro straordinario: a tale conclusione la S.C. è pervenuta rilevando la evidente differenza della disciplina contemplata dagli artt. 13 e art. 17, dpr. N. 268/1987, destinati, rispettivamente a retribuire, con l’indennità di turno, una particolare articolazione dell’orario di lavoro e, con il lavoro straordinario, il superamento del normale orario di lavoro;
- tale impostazione, che appare anche la più coerente con il quadro normativo, è stata da ultimo confermata anche dal Tribunale di Bari (sent. N. 292/2011) e dalla Sezione Lavoro della S.C. (n. 8458/2010) tenuto conto della sopravvenuta normativa di cui al ccnl del 14.9.2000 (art. 24, c. 1 e 2) come modificata dall’art. 14 ccnl del 2001.
- si discosta dal descritto orientamento una recente pronuncia della S.C. (SS.UU. n. 9219/2010) la quale, tuttavia, ha affrontato la vicenda in termini estremamente sbrigativi dopo aver dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto trattavasi di controversia risalente ad un periodo di servizio antecedente il 30 giugno 1998.
In conclusione appare sufficiente riportarsi al nitido passaggio della richiamata sentenza della Sez. Lav. n. 8458/2010 la quale afferma: << … per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22 (turnazioni), mentre l’art. 24 (trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo) ha per oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, c. 2 >>.
Ogni eventuale richiesta di ulteriore chiarimento potrà essere inoltrata al Centro Studi di questa Federazione.
Il Segretario Generale
Domenico De Grandis