L’indennità di turnazione è compatibile con il compenso per il giorno lavorativo infrasettimanale ( o con il riposo compensativo)
L’impegno di questa O.S. in favore del personale del comparto ha avuto un ennesimo riconoscimento.
La Cassazione, con ordinanza della Sezione 6^ L, n. 13558/2014 del 1° aprile 2013 – 13 giugno 2013, ha avuto modo di affermare che l’indennità di turno è compatibile con la retribuzione per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali o, a scelta del lavoratore, con il riposo compensativo.
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L’ art. 22 del ccnl del 2000, infatti, prevede che, per fronteggiare esigenze organizzative o di servizio funzionali, le amministrazioni locali possano esigere prestazioni lavorative svolte in turnazione, a fronte della corresponsione della relativa indennità.
L’art. 24, 2° c. del medesimo contratto del 2000 (come modificato dall’art.14 del ccnl 5/10/2001) disciplina la diversa ipotesi in cui al dipendente sia chiamato a prestare in giorno festivo infrasettimanale: in tale evenienza, il dipendente, a sua scelta, ha titolo a fruire di equivalente riposo compensativo o del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Contrariamente a quanto affermato da molteplici amministrazioni, è di tutta evidenza che l’indennità di turno di cui all’art. 22 sia diversa e non comprensiva dell’eventuale compenso di per il servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale cui al successivo art. 24, 2° c. atteso che la prima disposizione compensa il disagio del lavoratore per la particolare e gravosa articolazione dell’orario di lavoro, sviluppata secondo turni, mentre la seconda (l’art.24) si riferisce alla diversa ipotesi in cui il dipendente, anche turnista, ma al di fuori del turno, non fruisca del giorno di riposo settimanale ovvero del riposo compensativo (a scelta del lavoratore).
Sul punto, invero, già con la nota decisione S.U., 17 aprile 2007, n. 9097, la Suprema Corte aveva precisato che “nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, (ora artt. 22 e 24 del CCNL) nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2)..... una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt. (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”.
Tuttavia molte amministrazioni non si sono ancora allineate.
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Un augurio di buon lavoro a tutti voi,
L’ufficio Legale Confsal-Fenal