Piattaforma per il rinnovo del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 2006/2009
Bienni 2006/2007 – 2008/2009
PREMESSA
Questa piattaforma contrattuale prende il via dopo oltre 54 mesi dalla scadenza del precedente contratto 2002/2005.
Ciò ha generato all’interno della categoria un senso di sconforto e malessere essendo gli unici lavoratori pubblici privi di contratto.
La delusione è ancora più cocente dal momento che questa categoria di lavoratori è chiamata a rinviare, ancora una volta, il legittimo riconoscimento dell’equiparazione economica alla dirigenza pubblica.
La grave situazione finanziaria in cui versa l’Europa, alla soluzione della quale il Paese non può sottrarsi, induce, in conseguenza, questa O.S. ad assumere un atteggiamento di responsabilità, come già tante volte in passato ha fatto, dichiarandosi disponibile ad un congelamento della rimodulazione della struttura retributiva da assegnarsi alla funzione dirigenziale dei Segretari comunali e provinciali, come prevista nella direttiva Nicolais, per riprenderla nella contrattazione successiva al blocco previsto dal DL 78/2010 in corso di conversione.
Al contempo, comunque, questa organizzazione sindacale ritiene di non poter rinunciare alla rivendicazione di una giusta ed equa retribuzione, utilizzando al meglio le risorse disponibili, nonché di procedere alla razionalizzazione della “giungla retributiva” che caratterizza il trattamento economico della categoria, ponendo fine alle notevoli diseguaglianze che si registrano nel trattamento economico, pur in presenza dello svolgimento di identiche funzioni.
Intendiamo, inoltre, proporre alla parte datoriale di avviare con la parte sindacale una stagione di chiarezza e trasparenza nell’applicazione ed interpretazione delle norme contrattuali, cosa che, come è notorio, fin d’ora, non è stata con riferimento ai contratti pregressi.
Passando all’aspetto propositivo, riteniamo di richiamare l’attenzione della parte datoriale su alcune proposte.
a) Fasce professionali
1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:
a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all’art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;
b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia;
al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno 10 anni di servizio nella fascia C e che abbiano acquisito negli ultimi due anni almeno 50 crediti formativi in ciascun anno.
c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province;
al corso di specializzazione sono ammessi i segretari iscritti nella fascia B) con almeno venti anni di servizio, , e che abbiano acquisito negli ultimi due anni almeno 50 crediti formativi in ciascun anno.
2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. del presente CCNL.
La disposizione di cui all’art. , del precedente CCNL 1998/2001 trova applicazione sino al 31/12/2009; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.
5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità demografica dello stesso, senza tenere conto delle riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all’art. .
Agli idonei iscritti nella fascia professionale superiore e che non abbiano potuto assumere servizio negli enti corrispondenti, spetta una indennità compensativa pari al 10% della indennità massima di posizione figurativa spettante per la fascia superiore.
- Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
1. In sede di prima applicazione dell’art. del presente CCNL, con effetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari comunali con meno di dieci anni di servizio che svolgono la propria attività professionale in sedi di comuni fino a 3.000 abitanti;
b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari con età di servizio compresa tra 10 e 20 anni, che svolgono la propria attività professionale in sedi di comuni fino a 65.000 abitanti;
c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari con età di servizio oltre 20 anni che svolgono la propria attività professionale in sedi di comuni oltre 65.001 abitanti.
b)Attività didattica di Segretari Generali presso Università ed Istituti di Alta Formazione
1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed attività lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di Alta Formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche dell'amministrazione locale e della contrattazione, ai Segretari Comunali possono essere conferiti incarichi di didattica integrativa o di insegnamento.
2. Nelle ipotesi dei cui al comma 1, i Segretari Comunali e Provinciali interessati, a seconda dell'impegno richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.
C) Retribuzione di posizione
Ai Segretari Comunali e Provinciali è confermata l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione.
Con decorrenza 01/01/2006 la retribuzione di posizione è definita, per i Segretari Comunali e Provinciali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
Con la medesima decorrenza la retribuzione di posizione, nelle somme sopra determinate, assume la struttura della corrispondente voce retributiva riconosciuta al personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del Comparto Regioni Autonomie Locali.
A regime si propone:
Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
In sede di prima applicazione l'importo della retribuzione di posizione viene determinato conformemente alle deliberazioni già assunte in applicazione dei contratti nazionale e decentrati pregressi ( base più maggiorazione riconosciuta) fatta salva la riformulazione di trattamenti più favorevoli per i segretari entro i limiti di cui alle sopra indicate tabelle.
d) Struttura della retribuzione e sue definizioni
1. La struttura della retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) maturato economico annuo, ove spettante;
d) retribuzione di posizione,
e) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;
f) retribuzione di risultato;
g) diritti di segreteria.
2. Al Segretario Comunale e Provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera h) del precedente comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) per 26.
5. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) per 156.
e) Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del Segretario ricomprende le seguenti voci:
- l’intero trattamento stipendiale di fascia per tredici mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- maturato economico annuo, ove spettante;
- retribuzione di posizione;
- retribuzione aggiuntiva del Segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate;
- diritti di segreteria.
f) Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. , comma , lettera da a) a d) in godimento. Per ciascun comune convenzionato superiore a due e fino ad un massimo di 4 la retribuzione di posizione è aumentata del 5%.
2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.
g) Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
a) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.125;
b) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs.n.81/2008;
d) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
e) criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione;
f) definizione delle risorse da destinare all’attività di formazione ed aggiornamento;
g) definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
2. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. f), le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
h) - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
1. Salvo diversa disposizione normativa, i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L’Agenzia nazionale/ o altro Ente sopravvenuto provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. , comma , per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’’Agenzia nazionale/ o di altro Ente sopravvenuto, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi, salvo contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale nel frattempo intervenuto.
5. L’Agenzia nazionale/ o altro Ente sopravvenuto è tenuta a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
i) Trattamento economico dei segretari in disponibilità
1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio prima del collocamento in disponibilità per non conferma, e composto delle seguenti voci:
-trattamento stipendiale di fascia;
-tredicesima mensilità;
-retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
-retribuzione di posizione;
-maturato economico, ove spettante
-retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1, ad eccezione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate in caso di servizio in un solo ente. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dell’Agenzia nazionale/ o di altro Ente sopravvenuto per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.
l) Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola”
1. In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della SSPAL, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.
2. Ai predetti segretari, durante il periodo di utilizzo, compete il trattamento economico, previsto dall’art. , comma ,del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo con esclusione di quegli emolumenti collegati all’espletamento di una effettiva attività lavorativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo : diritti per il rogito dei contratti e indennità di posizione per l’importo superiore al minimo).
m) - Norma transitoria per i segretari – direttori
Ai segretari comunali e provinciali nominati direttore generale viene confermata la specifica indennità prevista dall’art. 44 del CCNL del 16/05/2001 fino al termine dell’incarico nell’importo in godimento alla data del 31/12/2009.