L'ANCI predica bene ma razzola male.
Difatti, mentre da un lato si dichiara (Perugini vice presidente ANCI): “In tema di riordino delle funzioni degli Enti locali e’ necessario che il luogo deputato ad affrontare la questione nel suo insieme torni ad essere la cosiddetta Carta delle Autonomie”, dall’altro lato si inseriscono norme ordinamentali sui Segretari Comunali in un emendamento al D.L. n.2/2010, al di fuori di quell’alveo naturale di confronto che è appunto la “Carta delle Autonomie”.
Questo periodo di particolare euforia che caratterizza il sindacato “maggiormente rappresentativo”, occupato ad organizzare serate danzanti, fa sorgere il dubbio che la originale (ma non la prima, né l’unica) “pensata” dell’ANCI sia stata suggerita dai soliti noti.
Quello che tenta l’ANCI è un ingiustificabile colpo di mano, talché – approfittando dei tempi stretti imposti dalla conversione del DL 2/2010- sottrae al confronto con la categoria una materia così delicata quanto importante per l’assetto organizzativo funzionale dell’Ente Locale.
Peraltro, nel merito la proposta evidenzia tutti i limiti e le contraddizioni di un documento frettolosamente concepito e redatto.
Partiamo dalla proposta che prevede “l’attribuzione della funzione di segreteria unificata all’unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei Comuni sino a 3 mila abitanti”. E’ stravagante che essa venga avanzata in maniera così estemporanea dall’ANCI senza rendersi conto che rimettere addirittura ad una fonte sub-primaria tale materia, denota almeno uno scarso rispetto formale per l’autonomia locale. Merita sottolineare che a favore degli Enti locali l’art. 117, comma 6, della Costituzione accorda una “riserva” di regolamento, “in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Dal punto vista giuridico-istituzionale risulterebbe più congruo che la materia fosse regolata da formale legge statale, da adottarsi ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione (ammesso che la “funzione di segreteria” possa considerarsi “funzione fondamentale” di cui debba occuparsi lo Stato) piuttosto che demandarla alla fonte sub-primaria.
Per altro verso, la previsione abbozzata appare del tutto generica, non stabilendo alcun criterio per la individuazione dell’ambito della istituenda “segreteria unificata”.
Anche in merito alle funzioni da attribuire ai segretari, la proposta ANCI si presenta confusa e piena di contraddizioni. La divisione in tre “livelli professionali” appare abbastanza discutibile già in sé. Ma poi risulta intrinsecamente incongruente.
Basti pensare alla non meglio precisata “direzione apicale”, o “direzione”, a seconda dei livelli di appartenenza del Segretario.
Le questioni più rilevanti si presentano per i Segretari inseriti nel terzo “livello” professionale (Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti). Qui la proposta dell’ANCI appare irrimediabilmente contraddittoria per almeno due ordini di motivi.
In primo luogo, si prevede – del tutto immotivatamente – l’attribuzione al Segretario di funzioni gestionali, non meglio specificate, in aggiunta alla generale funzione di “direzione” (che anche in questo caso perde l’attributo di “apicale”).
Abbastanza inspiegabilmente sparisce la funzione di “sovrintendenza” generale sulla “gestione dell’Ente”, ma compare una imprevedibile funzione di “sovrintendenza sui sistemi di controllo interno”.
In cosa consistono queste funzioni “anche di carattere gestionale”?
Nulla traspare ovviamente e diventa difficile capire come si concilino la funzione di direzione con queste specifiche “funzioni gestionali”.
Il Segretario dirige e gestisce? Dirige anche se stesso, per la parte in cui esercita funzioni gestionali? Come si inquadra una figura così “anfibia” nel sistema ordinamentale locale?
Ignora l’ANCI che le funzioni “gestionali” locali sono per principio proprie dei funzionari/dirigenti dell’ente (ex art. 107 e 109 TUEL) e che attribuirle anche parzialmente al segretario crea – oltre che serie questioni di principio - gravi questioni di compatibilità con la riserva di regolamento locale prevista dall’art. 117, comma 6, ultimo periodo, della Costituzione? Non è dunque rischioso, da questo punto di vista, enucleare una o più funzioni gestionali da attribuire al segretario?
Inoltre, il nuovo ordinamento dei controlli previsto dalla riforma Brunetta impone che i componenti degli organismi di valutazione (quale che sia la loro denominazione) debbano essere “indipendenti” e, quindi, come riconoscono le stesse “prime linee guida” dettate in materia proprio dall’ANCI, “estranei all’amministrazione”.
In questo contesto è almeno improprio prevedere l’attribuzione al segretario di questa funzione di “sovrintendenza”, attesa l’evidente incompatibilità che connota lo status di tale figura professionale rispetto al disegno generale della riforma.
Infine, la contraddizione più grave e macroscopica che evidenzia la proposta ANCI, e che ne conferma l’inaccettabile connotazione di estemporaneità ed improvvisazione, è data dal fatto che si mischiano incautamente l’attribuzione al Segretario di funzioni “gestionali” con l’attribuzione della funzione di “sovrintendenza” in materia di controlli.
Saremmo così alla clamorosa coincidenza di controllore e controllato!
Resta altresì sempre da risolvere la contraddizione per la quale il Segretario è al tempo stesso primo e fedele collaboratore del Capo dell’Amministrazione ed anche “garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale”.
Così come va deplorato e sconfitto ogni tentativo di ridurre il ruolo del Segretario, nei Comuni privi di dirigenza, al ruolo di “responsabile di servizio” o di tappabuchi.
Il Coordinatore Generale Confsal Diccap
Domenico De Grandis