Questo è il punto di domanda a cui l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) dovrà rispondere stante il pasticcio creato dal provvedimento di abolizione della figura del Segretario Comunale e Provinciale non andato a buon fine in conseguenza della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 con la quale vengono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 11, 17, 18 e 19 della Legge delega n. 124 del 2015, bloccando, di fatto, il Decreto Legislativo attuativo della riforma Madia in merito alla Dirigenza Pubblica, e quindi alla attuazione della predetta abolizione.
Questa breve premessa è opportuna, al fine di capire il perché di questo punto di domanda, in relazione a quanto diremo in seguito.
Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree dirigenziali di contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, siglato il 4 aprile 2016 dalle Confederazioni Sindacali, all’art. 7 disciplina la composizione delle aree di contrattazione dei Dirigenti,
Al comma 3 del medesimo articolo, si prevede che: l’area delle funzioni locali comprende – omissis – nonché, in relazione a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2015, n.124, i Segretari Comunali e Provinciali.
L’art. 11comma comma 1 lettera b) n. 4 come primo principio enuncia l’abolizione della figura del segretario Comunale e provinciale ed istituisce la figura del Dirigente Apicale. Quindi disciplina l’ingresso nel ruolo unico della dirigenza locale tutti gli ex segretari Comunali di Fascia A e B con soppressione dell’albo,; inoltre, disciplina l’ingresso nel ruolo unico della dirigenza apicale degli Enti Locali dei Segretari Comunali di Fascia C e di quelli che stavano terminando il percorso di iscrizione all’albo nella fascia iniziale C a seguito del superamento del corso concorso in itinere. – COA 5 ( in allegato l’articolato normativo di cui sopra).
Per cui, andando ad interpretare la disciplina del comma 3 dell’art. 7 del Contratto Nazionale Quadro, si può evidenziare che il richiamo alla legge 7 agosto 2015 n. 124, non ha inteso includere nell’Area 2 della Dirigenza Locale i Segretari Comunali e Provinciali, dalla stessa norma aboliti, ma bensì il dirigente Apicale, nuova figura istituita al vertice burocratico dell’Ente Locale.
Purtroppo, successivamente, come si evidenziava nella premessa, in conseguenza della sentenza della Suprema Corte Costituzionale, il decreto delegato con cui sui prevedeva tale abolizione, non essendo stato ancora emanato ed in vigore ma solo in corso di emanazione ( in attuazione della delega di cui all’art. 11), è decaduto, con la conseguenza di lasciare in vita il Segretario Comunale e provinciale quale vertice burocratico degli Enti Locali, nulla quindi innovando.
Di conseguenza, alla luce di quanto innanzi esposto, si ritiene vada rivisitato il CCNQ al fine di ripristinare il giusto regime giuridico contrattuale con l’estromissione dei Segretari Comunali e Provinciali dall’area 2 e l’inserimento degli stessi, come è giusto che sia, nell’Area 1 ( Funzioni Centrali) quali dirigenti dello Stato.
Questo perché, con l’art. 7, commi 31 ter – 31 octies, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e il trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell’interno.
D'altronde, a conferma che i segretari Comunali, dalla soppressione dell’AGES avvenuta nel 2010, siano transitati come forza lavoro del Ministero dell’Interno, così come tutto l’altro personale di servizio dell’Albo, lo dimostra l’applicazione in questi anni, nei confronti dei Segretari Comunali, di norme statali come, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo:
- La normativa INAIL in materia di tutela della gestione infortunistica che dal 1 gennaio 2013 è stata ricondotta nell’ambito della gestione in conto stato con superamento dell’assicurazione nella forma della gestione ordinaria;
- L’applicazione ai Segretari Comunali e Provinciali del D.p.r. 171/2011 – regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità psicofisica a norma dell’art.55 octies del D.Lgs 165/2001;
Naturalmente, come già avvenuto per le Province, riformate preventivamente alla loro abolizione che avrebbe dovuto avvenire con la riforma Costituzionale Renzi/ Boschi, abortita, anche per la vicenda Segretari Comunali si è perpetrato un bel pasticcio con dispendio e sperpero di denaro pubblico.
Si spera che si provveda nella giusta direzione al fine di vedere riconosciuta a questi Dirigenti pubblici, il giusto inquadramento professionale evitando, così, maree di carta bollata.
Il Responsabile Settore Segretari Comunali Il Segretario Generale
Giampiero Vangi Domenico De Grandis
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