La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, come noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa, pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Conseguentemente tutte le Amministrazioni, nessuna esclusa, sono tenute all’immediata restituzione in favore dei rispettivi lavoratori dipendenti della ritenuta operata sulla retribuzione di costoro a far data dal 2011 atteso che la disposizione legislativa che legittimava la ritenuta non più vigente per effetto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità.
La restituzione della predetta ritenuta, per un importo che dovrebbe ammontare a € 250/350,00 circa l’anno in ragione della categoria e posizione economica in godimento, non può essere legittimamente ritardata dall’amministrazione.
Invero sono infondate e irricevibili le argomentazioni fondate sulla necessità del rispetto del patto di stabilità ovvero della emanazione da parte dell’INPDAP di imprecisate circolari.
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Per agevolare iscritti e simpatizzanti, si riporta qui di seguito uno schema di lettera di rimborso e di costituzione in mora da redigere in due esemplari: un esemplare dovrà essere consegnato al protocollo dell’ente; sull’altro esemplare, che dovrà restare in possesso dell’interessato, l’ufficio dovrà apporre il timbro “visto arrivare” nonché la data e la firma dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti.
Nel caso di rifiuto o silenzio, da parte datoriale l’Ufficio Legale Nazionale vi seguirà nel recupero coattivo delle somme.
L’Ufficio Legale Fenal
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