Richiesta corresponsione differenza diritti di rogito non percepiti nell’ultimo decennio con riferimento alla percentuale massima di 1/3 dello stipendio in godimento.
Al Sindaco
Del Comune di Montiglio
Monferrato Capo Convenzione
della Convenzione di Segreteria tra
i Comuni di Montiglio M.to, Cunico, Viale, Villamiroglio
SEDE_____________________
E,p.c. Al Sindaco
Del Comune di Cunico
SEDE_____________________
Al Sindaco
Del Comune di Viale
SEDE_____________________
Al Sindaco
Del Comune di Villamiroglio
SEDE_____________________
AL PRESIDENTE
AGENZIA NAZIONALE PER LA
GESTIONE DELL’ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI
Dott.Fabio MELLILLI
P.ZZA CAVOUR, 25
OO193 ROMA
FAX 06.32.88.43.87
AL DIRETTORE
DELL’AGENZIA AUTONOMA
GESTIONE ALBO SS.CC.PP.
Dott.ssa Giovanna MARINI
P.ZZA CAVOUR, 25
OO193 ROMA
FAX 06.32.88.43.87
Oggetto: Richiesta corresponsione differenza diritti di rogito non percepiti nell’ultimo decennio con riferimento alla percentuale massima di 1/3 dello stipendio in godimento.
Il sottoscritto Dott. Vangi Giampiero, segretario comunale di questa convenzione di segreteria tra i Comuni di Montiglio Monferrato, Cunico, Viale e Villamiroglio;
Premesso che con la deliberazione n.79 in data 30 maggio 2007, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e provinciali ha provveduto a “riconoscere e corrispondere, in virtù del ombinato disposto dell’art.48/bis e dell’art. 37 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, ai Segretari che abbiano lasciato una sede di segreteria per essere utilizzati presso le sedi dell’Agenzia e della S.S.P.A.L., la voce stipendiale “diritti di segreteria” nella misura pari ad un terzo del trattamento annuo lordo a far data dai rispettivi provvedimenti di utilizzo”;
- Che tale provvedimento è scaturito da Sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 19.04.2006, e depositata il 31.07.2006, sulla causa iscritta al. numero 7825/2004 per la quale “il contenuto degli artt. 37 e 48 bis del CCNL di settore, di cui sopra si è detto si rivela ormai incompatibile con quella parte dell’art. 41 della legge 312/80 che attribuisce i diritti di segreteria al solo Segretario rogante, essendo gli indicati diritti di segreteria entrati a far parte della struttura di base della retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali.”.
- Che, da tale vicenda scaturisce l’assunto che, se questa voce stipendiale, come riportata dall’art. 37 del CCNL 1998/2001, spetta di diritto ai Segretari Comunali e Provinciali già titolari di sede utilizzati dall’Agenzia e dalle S.S.P.A.L., in quanto “entrati a far parte della struttura di base della retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali”, di converso gli stessi, proprio perché “entrati a far parte della struttura di base della retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali.” spettano nell’ammontare di 1/3 dello stipendio in godimento anche a tutti i segretari Comunali che, pur titolari di sede, a causa delle minori dimensioni dei comuni, non raggiungono il tetto massimo del terzo del proprio stipendio in godimento.
- Che se ciò non fosse ci troveremmo di fronte ad una disparità di trattamento tra lavoratori di una stessa categoria, e quindi in una situazione costituzionalmente rilevante.
Tutto ciò premesso e considerato, alla luce dei descritti assunti interpretativi ed applicativi di rilevanza generale,
C H I E D E
alla S.V. la corresponsione della differenza dei diritti di rogito non percepiti nell’ultimo decennio con riferimento alla percentuale massima di 1/3 dello stipendio in godimento.
Avverte che qualora non si dia corso favorevolmente alla presente richiesta, si attiveranno le procedure previste dalla normativa vigente con riferimento ai contenziosi in materia di lavoro.
Con osservanza.
Il Segretario Comunale
Dott. Giampiero Vangi